La nuova disciplina delle manifestazioni a premio

Cosa si intende per manifestazioni a premio?

Anzitutto le manifestazioni a premio si distinguono in operazioni e concorsi a premi.

Le operazioni a premio sono quelle che prevedono un premio per tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di prodotti o servizi, e ne offrono la documentazione, raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto (anche su supporto magnetico), nonché le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio. Rientrano inoltre fra le operazioni a premio anche quelle nelle quali, all’acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionali, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, previa presentazione di un numero determinato di prove di acquisto, ma con l’aggiunta di un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. In questo caso la nuova normativa prevede che il contributo di spesa per le operazioni a premio non deve essere superiore al 75 % del costo del prodotto o servizio.

Nei concorsi a premio, invece, l’attribuzione dei premi offerti dipende dalla sorte o dall’abilità dei candidati. In particolare, il concorso a premi può prevedere che il vincitore sia designato meramente a sorte, oppure che quest’ultimo possa interagire con la propria abilità all’assegnazione del premio, come nel caso di adempiere per primi una determinata attività, rispondere esattamente a quesiti o eseguire lavori (la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni).

I soggetti promotori

Le manifestazioni a premio possono essere organizzate dalle imprese produttrici o distributrici dei beni o servizi promozionati.

Possono essere effettuate anche dalle organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico costituite sotto forma di consorzi e società anche cooperative.

Delega ad agenzie di promozione ed operatori professionali

I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione, od operatori professionali, a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione, nonché a prestare la cauzione necessaria a garantire l’operazione.

I concorrenti

Le manifestazioni a premio possono essere svolte non solo a favore di consumatori finali, ma anche di rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori e dipendenti. In questi casi i premi possono essere previsti anche in relazione alle vendite effettuate.

La partecipazione ai concorsi a premio deve essere gratuita, salvo il contributo per le necessarie spese di spedizione e/o telefoniche.

I premi

I premi possono consistere in beni, servizi, sconti di prezzo o buoni per ottenere beni o servizi.

Sono vietati i premi consistenti in danaro, titoli pubblici e privati, nonché quote societarie, fondi comuni di investimento e polizze assicurative sulla vita.

 

Procedura di premiazione

Nei concorsi l’assegnazione dei premi deve essere effettuata alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore della camera di commercio.

I premi non richiesti o non assegnati devono essere devoluti a organizzazioni non lucrative, previamente indicate nel regolamento del concorso.

Il notaio o il funzionario verificano la regolarità del procedimento e redigono processo verbale delle operazioni.

Nessuna supervisione del notaio o del funzionario, invece, è prevista per l’assegnazione dei premi nelle operazioni a premio.

Gli adempimenti

Se si intende svolgere un concorso a premio è necessario darne comunicazione, quindici giorni prima dell’inizio, al Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso compilazione di appositi moduli.

Insieme alle comunicazioni è necessario presentare il regolamento del concorso e la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione (polizza fideiussoria).

Per le operazioni a premio, invece, non è necessaria la comunicazione, ma è sufficiente redigere il regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che va conservato presso la sede dell’impresa per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione (va comunque fatta la comunicazione relativa alla fideiussione a garanzia dei premi).

Questi adempimenti, si ricorda, possono essere legittimamente delegati ad operatori professionali del settore.

Il regolamento

Il regolamento, da predisporsi per i concorsi a premio, deve contenere l’indicazione del soggetto promotore, della durata, dell’ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine di consegna, nonché delle organizzazioni non lucrative alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati nei concorsi.

Il regolamento deve inoltre essere messo a disposizione del consumatore. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se non contiene o non è accompagnato dal regolamento, deve riportare almeno le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione e, per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi messi in palio (montepremi).

La cauzione

Per garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, chi intende svolgere sia un concorso che un’operazione a premio, deve prestare una cauzione.

Nei concorsi la cauzione sarà pari al valore complessivo dei premi promessi, nelle operazioni invece sarà pari al 20 % del valore dei premi.

Sempre nelle operazioni a premi, la cauzione non sarà necessaria se il premio è consegnato al momento dell’acquisto del prodotto promozionato.

La cauzione, a favore del Ministero delle attività produttive, ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione, e può essere prestata, oltre che con deposito in denaro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, anche con fideiussione bancaria o assicurativa.

La cauzione verrà incamerata dal Ministero in caso di violazioni riscontrate dal notaio o dal funzionario nella consegna dei premi, o a seguito di mancata corresponsione degli stessi, denunciata dai partecipanti.

Durata e termini

I concorsi devono avere una durata non superiore ad un anno, mentre le operazioni a premio non superiore a cinque anni dalla data dell’inizio degli stessi.

I premi devono essere consegnati entro sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta degli stessi.

Manifestazioni vietate

Sono vietate le manifestazioni che non garantiscano la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti.

Sono vietate anche le manifestazioni che non abbiano scopo promozionale , e che quindi vadano a ledere il monopolio di Stato su giochi e scommesse.

Non sono consentite le manifestazioni che turbino la concorrenza in relazione ai principi comunitari.

Sono vietate, infine, manifestazioni a premio relative a prodotti per i quali è vietata la pubblicità.

Sanzioni

Le sanzioni in caso di violazione della disciplina prevista per le manifestazioni a premio, sono differenziate in base alla gravità delle irregolarità commesse e prevedono anche la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio stesso a spese del promotore secondo le modalità stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L’intero impianto sanzionatorio è stato rivisto ed in parte inasprito dal Decreto legge n. 39/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 77/2009.

In sintesi sono previste delle sanzioni in caso di organizzazione di un concorso a premi vietato, in caso di mancata o tardiva comunicazione al Ministero dell’avvio della manifestazione a premi, ed in caso di  svolgimento del concorso secondo modalità differenti rispetto a quanto comunicato al Ministero.

In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000,00 ad euro 500.000,00. La sanzione e raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne e stato vietato lo svolgimento.

La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all’attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati.

Il Ministero dello sviluppo economico dispone inoltre che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell’avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

La notizia dell’erogazione della sanzione è pubblicata a spese del soggetto promotore.

Nel caso di effettuazione di concorsi senza invio della comunicazione al Ministero, è prevista la sanzione amministrativa da 2.065,83 a 10.329,14 Euro (ridotti del 50 % per la comunicazione tardiva, effettuata comunque prima della contestazione).

Nel caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da 1.032,91 a 5.164,57 Euro.

Le sanzioni sono ridotte a un sesto del massimo se pagate entro 30 giorni dalla notifica.

 

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