Usura su cartelle esattoriali - sentenza commissione tributaria salerno
Sentenza
Commissione Tributaria di Salerno: I Giudici con sentenza n.3353 15 del 06 07 15, dopo aver annullato l'atto per la mancata notifica, la prescrizione e l'eccessiva onerosità degli interessi richiesti, hanno trasmesso gli atti in Procura.
Il sig.____________, ricorre contro equitalia Sud spa della provincia di Salerno avverso l’intimazione di pagamento n.xxxxxxxxxxxxx, relativa alla cartella di pagamento n.xxxxxxxxxxxxxxx, con la quale viene intimato al pagamento oltre di tributi e tasse, anche di interessi di mora. Il ricorrente avverso l’illegittimità dell’atto impugnato oppone una serie di eccezioni, in particolare eccepisce: 1) la nullità dell’atto di intimazione della cartella esattoriale, 2) prescrizione dei tributi contenuti nell’atto impugnato, 3) eccessiva onorosità degli interessi e compensi richiesti da equitalia. Su quest’ultimo punto in sede di udienza, parte ricorrente esibisce nota relativa di calcoli dei quali si potrebbe configurare il reato di usura ai sense dell’art. 644 e s.s. codice penale e chiede la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica sezione Reati Finanziari.
Il ricorrente chiede l’annullamento dell’atto di intimazione.
L’ufficio di Equitalia non si costituisce in giudizio.
In data 28 Aprile 2015 si è riunita la Commissione per la trattazione del ricorso che ha cosi deciso:
il ricorso è fondato e va accolto.
L’ufficio dell’Equitalia Sud non si costituisce in giudizio e nulla oppone avverso la contestazione di parte ricorrente relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento da cui scaturisce l’atto impugnato e che costituisce l’atto presupposto che legittima la prestesa esattoriale contenuta nell’intimazione di pagamento impugnata. Qualora il contribuente deduca l’omessa notifica della cartella esattoriale, è pacifico che l’agente della riscossione abbia l’onere di provare l’avvenuta notifica. (Cassazione). La mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento comporta la nullità dell’intimazione di pagamento.
PQM
La commissione accoglie il ricorso e condanna la resistente Equitalia al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 300,00 olre iva e cap se dovuti.
La commissione ordina la trasmissione degli atti in procura della Repubblica
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