Mancata indicazione del Taeg comporta la nullitą del mutuo

Sono numerose le irregolarità presenti nei contratti di mutuo, finanziamenti, leasing, ecc…, e ad essere sottoposte in tutti i Tribunali d’Italia, dove le varie sentenze ai danni di banche in tema di illegittimi bancari continuano a fiorire, facendo rendere sempre il mutuo nullo e più conto al popolo che gli Istituti di Credito sono solo delle Aziende e che se queste sbagliano, pagano.

Una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli ha affermato che il contratto di mutuo erogato dall’istituto di credito è nullo se non indica nel proprio documento di sintesi, il Taeg (detto Isc, Indicatore sintetico di costo). Infatti, qualora non fosse indicato il Taeg, il cliente non è più tenuto a restituire le somme finanziate dalla banca. Il Giudice continua dicendo che: non importa che siano presenti il tasso nominale, le mutuo nullospese di istruttoria e le altre indicazioni economiche, serve l’Indicatore Sintetico di Costo, infatti ha sottolineato che i singoli elementi non sono sufficienti dal momento che il Taeg ( Isc ) non può essere calcolato semplicemente sommando questi elementi.

Il Taeg esprime la reale onerosità del finanziamento, e la sua indicazione diventa essenziale soprattutto per quei rapporti in cui, in aggiunta agli interessi, la banca addebita smisuratamente commissioni: il Taeg infatti è costituito da un numero che somma tutti i costi ( spese, commissioni, interessi, ecc. ) che graveranno sul cliente nel complesso dell’operazione.

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