Clausola di Salvaguardi nel Tasso Mora
La c.d. “clausola di salvaguardia” espone: “In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata e comunque su ogni somma contrattualmente dovuta dal mutuatario, matureranno a carico dello stesso, a decorrere dalla data di scadenza e fino al momento del pagamento, gli interessi di mora nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo maggiorato di due punti percentuali, fermo restando che la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7/3/1996 , n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.”
Ora, bisogna capire se la clausola di salvaguardia che normalmente è presente nella clausola che determina il tasso di mora di un mutuo o finanziamento o leasing, sia in grado di “proteggere” la banca dal reato di usura qualora al momento della stipula del contratto il suddetto tasso di mora superi il tasso soglia di riferimento. Per una migliore esemplificazione facciamo un esempio: se il tasso di mora al momento della stipula del contratto risulta essere dell’9% (facendo finta che il tasso applicato al mutuo fosse del 7%), e il tasso soglia del 8%, si può dire che la banca abbia applicato un tasso oltre la soglia e che quindi abbia usurato il cliente? Oppure si deve pensare che il “limitatore automatico” che è proprio della clausola di salvaguardia abbia ricondotto quell’9% ad un 8%, e cioè ad un tasso pari al tasso soglia di quel momento? Posto che l’esistenza della clausola di salvaguardia è determinata dall’impossibilità di sapere, nel futuro, quali saranno i tassi soglia previsti trimestralmente dal Ministero del Tesoro, si può dire che la banca sia “scusata” dall’aver previsto un tasso usuraio al momento della stipula anche se in quel preciso momento sa bene che il tasso di mora pattuito è oltre la soglia? Secondo alcune decisioni di merito sembrerebbe di sì, nel senso che non si ritiene che la banca abbia violato l’art. 644 c.p. poiché la clausola di salvaguardia ha agito da salvagente a favore della banca. Esistono tuttavia alcune recenti decisioni che dispongono diversamente e che ritengono che l’usura sussista indipendentemente dalla presenza della clausola di salvaguardia poiché al momento della stipula del contratto la banca ha pattuito un tasso di interesse oltre la soglia violando quindi l’art. 644 c.p. . (vedi sentenza Trib. Benevento 30/12/2015 – Trib. Di Bari 27/11/2015).
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