Mancata indicazione del Taeg: nullitą del finanziamento

*NULLITA’ DEL FINANZIAMENTO/MUTUO PER OMESSA INDICAZIONE DEL COSTO DELL'ASSICURAZIONE NELL' ISC / TAEG*

In base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l’inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l’acronimo l’ISC o TAEG (quest’ultimo relativo al credito al consumo). Il D.M. 8 luglio 1992 ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG. E nel ISC/TAEG dev'essere indicato anche il costo dell'ASSICURAZIONE (e gli altri costi del finanziamento/mutuo), che nella maggior parte dei casi viene omessa.

L’errata indicazione dell’ISC o del TAEG (per il credito al consumo) comporta invece l’applicabilità del comma 6 del già richiamato art. 117 TUB il quale dispone che: “ sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” .

La sanzione non è dunque quella della nullità dell’intero contratto ma della sola clausola afferente agli interessi pattizi che, in osservanza al disposto del comma 6 dell’arti 117 TUB comporta la sanzione del ricalcolo degli interessi al “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.”

*E’ interessante notare che anche l’ ABF (Arbitro Bancario Finanziario) ha recentemente ritenuto che i costi relativi alla polizza sottoscritta dal mutuatario in quanto prevista dell’art. 2, comma 3, lett. d), del D.M.8 luglio 1992, devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG. A tale proposito, l’arbitro bancario ha ritenuto irrilevante che il modulo prestampato dall’intermediario qualifichi tale polizza come “facoltativa”.

Il Collegio Arbitrale di Roma ha quindi pronunciato nel senso dell’applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 125-bis T.U.B., essendo nulla la clausola di determinazione del TAEG, con la conseguenza che al mutuatario dovranno essere restituiti gli interessi pagati in eccedenza, in base al ricalcolo effettuato in base ai tassi BOT*

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA I NOSTRI PROFESSIONISTI

Tel. 081 5141416

emai: info@giaccoli.it


Visualizza le news